IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola  comune»,  e,  in  particolare,
l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia  italiana  per  la  gioventu';
ente pubblico non economico dotato di  personalita'  giuridica  e  di
autonomia  regolamentare,  organizzativa,  gestionale,  patrimoniale,
finanziaria e  contabile,  disponendo,  al  comma  2,  che  l'Agenzia
italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni
svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  nell'ambito   degli
obiettivi individuati dai programmi europei  e  in  attuazione  della
decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2006, e del  regolamento  (UE)  2021/817  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del  regolamento  (UE)
2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce  il  programma  europeo
Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione,  la  formazione,
la gioventu'  e  lo  sport  e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.
1288/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/888 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce  il  programma  europeo
«Corpo europeo di solidarieta'» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475
e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»); 
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  1994,   n.   444,   recante
«Disciplina  della  proroga  degli  organi  amministrativi»,   e   in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo  venatorio»  e,  in
particolare, l'articolo  5,  comma  1,  che  ha  istituito  l'Agenzia
nazionale per i giovani; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 596; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n.
156,  recante  «Regolamento  concernente  emanazione  dello   statuto
dell'Agenzia nazionale per i giovani»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  288,  dell'11
dicembre 2012, recante «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo
1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  in  materia  di
compensi, gettoni di presenza e ogni altro  emolumento  spettante  ai
componenti gli organi di amministrazione e di controllo,  ordinari  e
straordinari, degli enti pubblici»; 
  Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre  2023,  n.
prot. 8390/2023; 
  Considerato  che  nell'ambito  della   programmazione   comunitaria
2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per  i  Giovani  e'  stata
indicata  quale  Agenzia  nazionale  di  riferimento  del   Programma
Erasmus+ per il capitolo  Youth  e  Sport  e  del  Corpo  europeo  di
Solidarieta' (di seguito ESC); 
  Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei  ministri
o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili; 
  Considerato  che  il  richiamato  articolo   55,   comma   5,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,  prevede  che  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica,  su  proposta  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di politiche  giovanili,  sia  emanato  il  nuovo
Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventu'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato  n.  1491,
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 21 novembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  1584,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  19
dicembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la  gioventu',
allegato  al  presente  regolamento,   che   ne   costituisce   parte
integrante. 
  2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+  per  il  periodo
2021-2027»,  istituito  con  regolamento  (UE)   n.   2021/817,   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,  e  «European
Solidarity Corps», di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2021/888,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,  nonche'  dei
futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili,  sono
fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte. 
  3. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  ed
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e).». 
              - Il testo dell'art. 55 del decreto-legge  24  febbraio
          2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  del
          Piano nazionale degli investimenti  complementari  al  PNRR
          (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione
          e della politica agricola comune», pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con  modificazioni
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' il seguente: 
                «Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
          istituita  l'Agenzia  italiana  per  la   gioventu',   ente
          pubblico non economico dotato di personalita'  giuridica  e
          di  autonomia  regolamentare,  organizzativa,   gestionale,
          patrimoniale,  finanziaria  e  contabile,  fermo   restando
          quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a),  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
              2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti
          gli effetti nelle funzioni attualmente svolte  dall'Agenzia
          nazionale  per  i  giovani  nell'ambito   degli   obiettivi
          individuati dai programmi europei  e  in  attuazione  della
          decisione n. 1719/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  15  novembre  2006,  del  regolamento  (UE)
          2021/817 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20
          maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021.  A  tal  fine,
          coopera con le altre Agenzie o  Autorita'  delegate  per  i
          settori istruzione  e  formazione  e  svolge  attivita'  di
          cooperazione nei settori delle politiche della gioventu'  e
          dello sport,  anche  a  livello  internazionale  e  con  le
          comunita'  degli  italiani  all'estero  d'intesa   con   il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,   nonche'   attivita'   di   coordinamento,
          promozione  e  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sulla
          cittadinanza europea, sulla  cittadinanza  attiva  e  sulla
          partecipazione  dei  giovani,  e  funzioni   di   autorita'
          abilitata alla formazione di  animatori  socioeducativi.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  trasferite  all'Agenzia  italiana  per   la
          gioventu'  le  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e   di
          personale dell'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          2007,  n.  15,  che   viene   conseguentemente   soppressa.
          L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla  soppressa
          Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti  attivi
          e passivi e al personale trasferito continua ad  applicarsi
          il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali  sezione
          Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana  per
          la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
          3  posizioni  dirigenziali  di  livello  non  generale,  16
          funzionari, 25 assistenti e 1 operatore. 
              3. Le funzioni di indirizzo  e  vigilanza  sull'Agenzia
          sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
          dall'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili.  L'Agenzia  italiana   per   la   gioventu'   e'
          autorizzata  a  fornire   supporto   tecnico-operativo   al
          Dipartimento per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio
          civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, mediante la stipula  di  apposite  convenzioni  o
          protocolli di intesa. 
              4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello
          statuto,  l'Autorita'  politica  delegata  in  materia   di
          politiche giovanili provvede alla nomina del  Consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia  italiana  per  la  gioventu',
          organo di vertice politico-amministrativo, formato  da  tre
          componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
          comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
          nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre
          membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze. 
              L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e'
          coordinata da un dirigente di livello non generale,  scelto
          dal  Consiglio   di   amministrazione   nell'ambito   della
          dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
          dei componenti del Consiglio di amministrazione di  cui  al
          primo periodo, la gestione corrente  e'  assicurata  da  un
          commissario    straordinario,    nominato    con    decreto
          dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili. 
              5. Nelle more dell'adozione dello statuto  dell'Agenzia
          italiana per la gioventu',  da  emanarsi  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica,  su  proposta  dell'Autorita'
          politica delegata in materia di politiche giovanili,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  continua  ad
          applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007,  n.
          156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per  i
          giovani rimane in carica sino all'emanazione dello  statuto
          dell'Agenzia italiana per la gioventu'. 
              6. L'Agenzia si avvale del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15  novembre  2006,  che  istituisce  il
          programma «Gioventu' in azione» per il  periodo  2007-2013,
          e' pubblicata nella GUCE L 327 del 24 novembre 2006. 
              - Il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 20 maggio 2021 che  istituisce  Erasmus+:
          il programma dell'Unione per l'istruzione,  la  formazione,
          la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n.
          1288/2013, e' pubblicato nella GU L 189 del 28 maggio 2021. 
              - Il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  20  maggio  2021,  che  istituisce  il
          programma  «corpo  europeo  di  solidarieta'»  e  abroga  i
          regolamenti  (UE)  2018/1475  e  (UE)   n.   375/2014,   e'
          pubblicata nella GU L 202 dell'8 giugno 2021. 
              - Il testo dell'art.  3  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n.  293  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  ed
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.
          444, e' il seguente: 
                «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). -
          1. Gli organi amministrativi non ricostituiti  nel  termine
          di cui all'articolo  2  sono  prorogati  per  non  piu'  di
          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
          del termine medesimo. 
              2. Nel  periodo  in  cui  sono  prorogati,  gli  organi
          scaduti  possono  adottare  esclusivamente  gli   atti   di
          ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e
          indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di
          urgenza e indifferibilita'. 
              3. Gli atti non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel
          comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001  n.  106,  supplemento
          ordinario n. 112. 
              - Il testo dell'art. 5, comma 1, del  decreto-legge  27
          dicembre  2006,  n.  297  (Disposizioni  urgenti   per   il
          recepimento  delle  direttive  comunitarie   2006/48/CE   e
          2006/49/CE  e  per  l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
          comunitario   relative   all'assistenza   a   terra   negli
          aeroporti,  all'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  e   al
          prelievo venatorio),  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' il seguente: 
                «Art. 5 (Agenzia nazionale per i giovani).  -  1.  In
          attuazione della decisione n. 1719/2006/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  15  novembre   2006,   e'
          costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con
          sede  in  Roma.  Le  funzioni  di  indirizzo  e   vigilanza
          sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato  per  le
          politiche  giovanili  e  dal  Ministro  della  solidarieta'
          sociale.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° ottobre 2012 (ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. 
              - Il comma 596 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022) e' il seguente: 
                «596. I compensi,  i  gettoni  di  presenza  ed  ogni
          ulteriore emolumento, con esclusione  dei  rimborsi  spese,
          spettanti ai componenti degli organi di  amministrazione  e
          di  controllo,  ordinari  o  straordinari,  degli  enti   e
          organismi di cui al comma 590, escluse  le  societa',  sono
          stabiliti da  parte  delle  amministrazioni  vigilanti,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          ovvero mediante deliberazioni dei competenti  organi  degli
          enti e organismi, ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
          legge,   statutarie   e   regolamentari,   da    sottoporre
          all'approvazione delle predette amministrazioni  vigilanti.
          I  predetti  compensi  e  i  gettoni   di   presenza   sono
          determinati sulla base  di  procedure,  criteri,  limiti  e
          tariffe fissati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 agosto 2022, n. 143 (Regolamento in attuazione dell'art.
          1, comma 596, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  in
          materia di compensi,  gettoni  di  presenza  e  ogni  altro
          emolumento  spettante   ai   componenti   gli   organi   di
          amministrazione e di controllo,  ordinari  e  straordinari,
          degli enti pubblici) e' pubblicato nella GU Serie  Generale
          n.222 del 22 settembre 2022. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio
          2007, n. 156 (Regolamento  concernente:  «Emanazione  dello
          statuto  dell'Agenzia  nazionale   per   i   giovani»)   e'
          pubblicato nella GU n. 218 del 19 settembre 2007. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce  «Erasmus+:
          il programma dell'Unione per l'istruzione,  la  formazione,
          la gioventu' e lo sport» e che abroga il  regolamento  (UE)
          n. 1288/2013 e' pubblicato nella GUCE, L 189 del 28  maggio
          2021. 
              - Il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  20  maggio  2021,  che  istituisce  il
          programma  «corpo  europeo  di  solidarieta'»  e  abroga  i
          regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 e' pubblicato
          nella GUCE, L 202/32 del 8 giugno 2021.